Il Superbonus 110% può essere l’occasione per intervenire al rifacimento del tetto.
L’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio (art.119 D.L. 34/2020) spetta per i seguenti interventi definiti trainanti:
Tali interventi sono agevolati entro precisi limiti di spesa. Le spese devono essere sostenute nel periodo che va dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Le spese per la coibentazione del tetto rientrano nel primo di questi interventi. A condizione che, specifica l’Agenzia delle Entrate, il tetto sia “elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno, che anche assieme ad altri interventi di coibentazione eseguiti sull’involucro opaco incida su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente”.
Inoltre gli interventi devono portare al miglioramento di due classi energetiche dell’edificio, anche congiuntamente con gli altri interventi riguardanti l’efficienza energetica e all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali sopra elencati.
Si tratta degli interventi detti trainati:
Il Superbonus spetta nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali (coperture, pavimenti) e inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, verso vani non riscaldati o il terreno che interessano l’involucro dell’edificio.
Contare su un tetto bene isolato è determinante, dato che il 20% delle dispersioni di calore passano da qui.
Gli interventi devono essere realizzati su:
Per tali lavori l’incentivo è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:
– 50mila euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari
– 40mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari
– 30mila euro se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.
Tra gli interventi potenzialmente compresi dal superbonus non c’è so solo il rifacimento del tetto, ma anche le tegole. L’efficienza energetica dell’involucro (e quindi anche della copertura) passa attraverso una serie di benefici che vengono apportati dall’azione sinergica di più elementi quali l’isolante, ma anche le membrane impermeabilizzanti che controllano il passaggio di vapore e contribuiscono a mantenere efficiente il funzionamento dello strato di coibentazione.
Il rifacimento del tetto può rientrare anche nella categoria di interventi antisismici. Se l’edificio è localizzato in zone ad elevata sismicità, l’adeguamento statico può prevedere anche il ridimensionamento della struttura portante del tetto, nel rispetto delle nuove indicazioni normative. Anche in questo caso la nuova copertura potrà contribuire al miglioramento energetico dell’edificio.
Se eseguita insieme ad un intervento di risparmio energetico trainante, il Superbonus 110% spetta anche per l’installazione su edifici dell’impianto solare fotovoltaico collegato alla rete elettrica.
Il Superbonus può essere riconosciuto ai seguenti soggetti:
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