Le recenti disposizioni del Governo hanno allargato gli orizzonti per tutti coloro che desiderano effettuare interventi di riqualificazione edilizia sia che si tratti di case unifamiliari, sia plurifamiliari compreso i condomini. Gli incentivi esistenti, che garantivano un adeguato sistema di recupero fiscale sull’investimento, sono stati migliorati in modo determinante offrendo al cittadino la possibilità di recuperare il 110% dell’investimento effettuato. Uno sconto fiscale che supera addirittura l’importo della spesa e che può sostenere gli oneri della possibile cessione del credito.
Con questa mini guida desideriamo fornire uno strumento per facilitare la comprensione del Super Ecobonus 110%.
Che tipo di agevolazione è?
Il Super Ecobonus 110% è una maxi agevolazione fiscale che permette di riqualificare edifici – case unifamiliari, indipendenti, plurifamiliari, condomini – detraendo il 110% delle spese in cinque quote annuali.
Quali incentivi affianca?
Il Super Ecobonus 110% affianca l’Ecobonus originario migliorando il valore e le condizioni di detraibilità delle spese.
Qual è la validità del Super Ecobonus?
La maxi agevolazione è in vigore per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.
Chi può farne richiesta?
I condomìni, persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, IACP, cooperative di abitazione, Onlus e società sportive. Può fare richiesta del bonus il proprietario, ma anche il nudo proprietario, che è titolare dell’usufrutto, il locatario, il comodatario, purché con il consenso del proprietario.
Quali sono i vincoli per fruire dell’incentivo?
A fine lavori la prestazione energetica dell’immobile deve migliorare di almeno due classi e se ciò non possibile (ad esempio per gli immobili storici), la classe di approdo deve essere almeno di un grado superiore a quella di partenza.
Quali sono gli interventi trainanti obbligatori?
Il decreto definisce interventi “trainanti” quelli che riguardano l’isolamento termico (cappotto) e gli impianti di climatizzazione (caldaie, pompe di calore). Almeno uno di questi interventi deve necessariamente essere effettuato per avere accesso al Super Ecobonus.
Quali altri interventi sono possibili?
Gli altri interventi di riqualificazione energetica, che possono rientrare nella detrazione 110%, se effettuati congiuntamente a quelli trainanti sono: impianto fotovoltaico, sostituzione infissi ed in generale quelli che erano stati previsti con l’Ecobonus (art. 14 del Decreto Legge 4/06/2013 n.63).
Quali altri vincoli sono imposti?
L’immobile oggetto di riqualificazione deve necessariamente essere conforme sotto il profilo edilizio ed urbanistico. Quindi è necessario verificare che non ci siano abusi o difformità rispetto a quanto registrato in Catasto, ad esempio richiedendo ad un tecnico abilitato una Relazione di conformità urbanistica e catastale.
Su quali tipologie di abitazioni si può intervenire?
Possono usufruire dell’agevolazione sia interi condomìni sia abitazioni singole (villette indipendenti e villette a schiera). Si può trattare di edifici esistenti ma anche di demolizioni e ricostruzioni. Si può richiedere sulla prima e seconda casa al netto della quota parte che riguarda le parti comuni dell’edificio. Dall’agevolazione sono invece esclusi gli interventi su ville, castelli e case di lusso, corrispondenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.
Qual é l’importo massimo agevolabile per l’isolamento termico a cappotto?
50.000 euro per unifamiliari 40.000 euro per condomini fino a 8 unità immobiliari (moltiplicato per unità immobiliare) 30.000 euro oltre 8 unità immobiliari (moltiplicato per unità immobiliare)
Le soluzioni finanziarie: detraibilità, credito d’imposta o sconto in fattura.
La somma spesa per effettuare i lavori è detraibile dalla dichiarazione annuale dei redditi in cinque anni. Ma la novità, introdotta dal Decreto Rilancio, è la possibilità generalizzata di optare, in luogo della detrazione, per lo sconto in fattura da parte dei fornitori che si rendono disponibili ad effettuarlo o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Quest’ultimo passaggio è molto importante perché, soprattutto per i lavori di rilevante importo che vanno detratti in 5 anni, il richiedente potrebbe non avere la capienza fiscale necessaria. Per cui è stato previsto che il credito d’imposta possa essere ceduto ad altri operatori, come ad esempio l’impresa stessa che esegue i lavori, ma anche agli istituti bancari, o alle società fornitrici di energia.
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